Cassazione: no espulsione stupratore di bambini se ha una bella famiglia
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**Cassazione: per espellere un clandestino stupratore di minore serve “valutazione in concreto” della famiglia – le toghe rosse vincono ancora, gli italiani perdono**
È uno schiaffo in faccia a ogni vittima di violenza sessuale, a ogni famiglia italiana che vive nella paura, a ogni cittadino che paga le tasse per mantenere un sistema che protegge i predatori stranieri. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1428 depositata il 22 gennaio 2026, ha stabilito un principio di diritto devastante: anche per un irregolare condannato irrevocabilmente per violenza sessuale su minore (art. 609-bis c.p.), l’espulsione non può essere automatica. Se lo straniero invoca il “diritto alla coesione familiare”, il giudice deve fare una valutazione “in concreto” dei legami affettivi, senza presumere alcuna pericolosità sociale assoluta. Traduzione: per rimandare a casa un violentatore di bambini serve il permesso delle toghe, con bilanciamento tra “sicurezza dello Stato” e “diritto alla famiglia”.
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Il caso concreto è agghiacciante. Un cittadino peruviano irregolare, arrivato in Italia nel 1999, ha subito la revoca del permesso nel 2014 dopo una condanna irrevocabile per violenza sessuale su minore (fatto del 2013). Pena sospesa, reato estinto nel 2022 ex art. 445 c.p.p. (trascorsi 5 anni senza recidiva). Vive con compagna regolarmente occupata, figlia minore e suocera. Il Giudice di pace di Torino aveva confermato l’espulsione del prefetto. La Cassazione annulla tutto e rinvia: il giudice di merito doveva valutare “la convivenza con una donna regolarmente impiegata”, il comportamento successivo “che ha portato all’estinzione del reato”, e non fondare la pericolosità “unicamente sulla commissione del, pur grave, reato”.
In pratica: uno stupratore di minore, irregolare, con condanna irrevocabile, può restare in Italia perché ha una famiglia “effettiva”. Non conta il reato ostativo (violenza sessuale su minore è espressamente elencata tra i reati che impediscono ingresso e soggiorno ex art. 4 co. 3 d.lgs. 286/98): niente automatismo, niente presunzione assoluta di pericolosità, solo “bilanciamento in concreto”. E chi bilancia? I giudici, spesso toghe rosse che – come dimostrano i casi quotidiani – tendono a privilegiare il “diritto alla coesione familiare” del criminale straniero sul diritto alla sicurezza delle nostre figlie.
Questo principio è una bomba a orologeria. Significa che per espellere un clandestino stupratore, trafficante o aggressore serve:
– Valutazione giurisdizionale dettagliata
– Esame dei legami familiari “attuali”
– Bilanciamento con l’interesse pubblico
– Possibilità di ricorso al TAR e al Consiglio di Stato
Risultato? Tempi lunghissimi, costi enormi per lo Stato, e il rischio che il predatore resti libero per anni. Ricordiamo: l’imam pakistano condannato per stupro su minore a Torino resta libero perché “inserito”; i 40 criminali (stupratori inclusi) rimandati dall’Albania; i 1.811 clandestini rilasciati nel 2024; il 30enne irregolare di Parma arrestato due volte in tre giorni con domiciliari facili. E ora questo: un violentatore di minore può appellarsi alla “coesione familiare” per non essere espulso.
Basta con questa follia! Il referendum sulla giustizia del 22-23 marzo 2026 è l’unica via per spezzare questa catena: Sì alla separazione delle carriere, al CSM a sorteggio, all’Alta Corte disciplinare. Votare Sì significa dire basta a una Cassazione che mette la “famiglia” di uno stupratore irregolare sopra la sicurezza delle nostre bambine. Il 22 marzo, Sì per un’Italia che protegge i suoi cittadini, non i delinquenti stranieri. “La pacchia deve finire” – ma solo se riformiamo la giustizia ora!


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